Ordinanza N. 20 del 06/04/2021
EMERGENZA COVID-19. SOSPENSIONE, DAL 07 APRILE AL 10 APRILE 2021, DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA E DIDATTICA “IN PRESENZA” DELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE
Data:
6 Aprile 2021
IL SINDACO
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale a causa della diffusione del virus COVID-19, prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal D.L. 125/2020, di poi, ulteriormente prorogato fino al 31.03.2021 dal D.L. 183/2020, ed infine prorogato fino al 30 Aprile 2021 dal D.L. n° 2 /2021;
VISTI i seguenti provvedimenti normativi, sin qui, emanati dalle competenti Autorità e preordinatati, per quanto di rispettiva competenza, ad assumere ogni misura di contrasto sul territorio nazionale, regionale e comunale al diffondersi del virus COVID-19, in particolare, per quanto qui compete (servizi educativi – attività scolastica/didattica):
- Ministro della Sanità, ultima Ordinanza del 02 aprile 2021 ad oggetto “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19 – Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta”;
- Governo, ultimo Decreto Legge del 1° aprile 2021, n. 44, pubblicato sulla G.U. di pari data, n. 10, recante “”Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
- Presidenza del Consiglio di Ministri, ultimo DPCM del 2 marzo 2021 “ Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, le cui disposizioni si applicano dalla data del 6 marzo 2021 al 6 aprile 2021;
- Presidente della Giunta della Regione Campania, Ordinanza n.6 del 27 febbraio 2021 ad oggetto ”Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” con la quale sono dettate sul territorio regionale disposizioni urgenti relative alle attività didattiche;
- Sindaco/Autorita’ sanitaria locale, ultima Ordinanza Sindacale n. 07 del 17/02/2021 ad oggetto “Emergenza Covid-19. ‘ sospensione delle attività didattiche “in presenza” delle scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale con decorrenza dal 18 febbraio fino a tutto il 06 marzo 2021”;
PRESO ATTO
cheall’art.2 del citato D.L. del 1° aprile 2021, n. 44 è previsto che “dal 7 aprile al 30 aprile 2021 è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell’attività scolastica e didattica della Scuola dell’infanzia, della Scuola primaria e del primo anno di frequenza della Scuola secondaria di primo grado”;
chela disposizione di cui sopra può essere derogata da provvedimenti del Sindaco in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica, motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio;
VISTI i dati ufficiali del competente Dipartimento di prevenzione della ASL Benevento riferiti al territorio comunale ( n. 7 casi di positivita’ da Covid 19 );
VISTI, altresì,i dati di diretta conoscenza del sottoscritto Sindaco, quale Autorità sanitaria locale, informato, in via preventiva, dai cittadini risultati positivi al virus ( n. 32 casi di positivita’, tra cui n. 8 in età scolare, in corso di pubblicazione sulla piattaforma regionale), ai cui nuclei familiari viene già assicurato dal Servizio Ecologia la raccolta speciale dei rifiuti, così come per legge;
CONSIDERATO inoltre che, all’attualita’, sono in corso ulteriori screening per Covid 19, dovuti a contatti diretti con positivi, per n. 55 cittadini, di cui n. 30 dipendenti di un’azienda locale;
SENTITE, per le vie brevi, le Autorità sanitarie (ASL);
ACCERTATO, dunque, un oggettivo complessivo peggioramento del contagio da Covid-19 sul territorio comunale, circostanza che consente, all’attualita’, a parere del sottoscritto Sindaco, la deroga alle suddette disposizioni normative nazionali e, dunque, la sospensione dei servizi educativi e delle attività scolastiche e didattiche “in presenza”, incombendo sul territorio comunale un elevato rischio di focolaio covid, a discapito della intera collettivita’ amministrata;
RAVVISATA la necessità di adottare ogni ulteriore misura utile a contrastare l’avanzata dell’epidemia e, per quanto qui compete, nel rispetto della proporzionalità’ e adeguatezza delle misure preventive, limitare i servizi educativi per l’infanzia e l’attività scolastica e didattica “in presenza” della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, presenti sul territorio comunale, sia pubbliche che private, per soli pochi giorni, onde meglio monitorare l’andamento della curva epidemiologica;
DATO ATTO che quanto qui programmato è in totale deroga a quanto previsto dall’art.2 del citato D.L. del 1° aprile 2021, n. 44, stante l’eccezionale e straordinaria necessita’ dovuta, si ripete, alla presenza di un rischio estremamente elevato di maggiore diffusione del virus o di sue varianti nella popolazione scolastica e nell’intera comunità;
DATO ATTO che restano, comunque, consentite, in presenza, le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico interessati, delle specifiche condizioni di contesto;
RIBADITO che le situazioni fin qui esposte e motivate impongono, in via urgente ed eccezionale, la necessità di adottare, con immediatezza, un provvedimento di ulteriore sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e dell’attività didattica e scolastica, in presenza, della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, per tutte quelle presenti sul territorio comunale, sia pubbliche che private;
INFORMATI, per le vie brevi, di tale intendimento i Dirigenti degli Istituti scolastici interessati;
VISTI:
– l’ art. 50 del D.Lvo.18/08/2000, n.267;
– l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n.833;
– il DL 19/2020 convertito con modificazione della Legge n. 35/2020;
– il DL 33/2020 convertito in Legge n. 74/2020;
– il D.L. n. 44/2021;
ORDINA
in conseguenza della particolare e preoccupante evoluzione della situazione epidemiologica locale, come in premessa riportata,
LA SOSPENSIONE, DAL 7 APRILE AL 10 APRILE 2021, DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA E DIDATTICA “IN PRESENZA” DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PRIMO ANNO DI FREQUENZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PUBBLICHE E PRIVATE;
RESTANO CONSENTITE, IN PRESENZA, LE ATTIVITÀ DESTINATE AGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E/O CON DISABILITÀ, PREVIA VALUTAZIONE, DA PARTE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO INTERESSATO, DELLE SPECIFICHE CONDIZIONI DI CONTESTO;
DISPONE
che la presente Ordinanza sia notificata a mezzo pec
- alla competente ASL Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Servizio Epidemiologia e Prevenzione della Provincia di Benevento;
- ai Dirigenti Scolastici delle Scuole pubbliche e private interessate;
altra inviata, a mezzo pec, per opportuna conoscenza e per quanto ne consegue:
- al Dirigente Scolastico Regionale e Provinciale
- alla Regione Campania
- alla Provincia di Benevento
- a S.E. Prefetto di Benevento
- alla Questura di Benevento
- al Comando Stazione Carabinieri di Airola
- al Comando di Polizia Municipale, che resta incaricato della sua osservanza
- al Responsabile comunale della Pubblica Istruzione
- al Responsabile comunale del Patrimonio e della Protezione civile
- al Portavoce del Sindaco ai fini della sua più ampia diffusione
altra, infine, pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Airola, nonché sulla homepage del sito istituzionale www.comune.airola.it
AVVERTE
che ai sensi dell’art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’Art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
IL SINDACO
Michele Napoletano
Allegati
Ultimo aggiornamento
9 Giugno 2021, 22:00